IL PRETORE Esaminati gli atti del procedimento n. 947/95 r.g. pret. e rilevato che esso deve essere nuovamente sospeso ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 lex 47/1985, cosi' come modificato dal decreto-legge n. 285 del 25 maggio 1996, attualmente in vigore; Ritenuto che, in virtu' della citata norma, il processo dovra' rimanere sospeso a tempo indeterminato, fino a quando non sara' definito il giudizio amministrativo instaurato contro il provvedimento del sindaco di Benevento che rigettava l'istanza di concessione in sanatoria, relativa alle opere per cui e' causa; Ritenuto, conseguentemente, che il nuovo disposto dell'art. 22 lex 47/1985 contrasti con l'art. 112 della Costituzione, poiche' di fatto paralizza a tempo indeterminato l'azione penale; Rilevato che con la propria ordinanza n. 304 del 14-19 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 giugno 1990, 1 serie speciale, la Corte costituzionale aveva escluso l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22 predetto, nel testo allora vigente, proprio perche' il periodo di sospensione aveva un tempo massimo di sessanta giorni e non si estendeva agli eventuali procedimenti giurisdizionali amministrativi instaurati contro il provvedimento di diniego di sanatoria (vedansi pure sentenza Corte costituzionale n. 370/1988 e ordinanze n. 423/1989 e 201/1990); Considerato che, in virtu' dei principi sanciti dalla Consulta con la propria sentenza n. 84 del 21 marzo 1996, la censura promossa oggi contro l'art. 22 lex 47/1985, cosi' come modificato dal comma 8 dell'art. 8 del decreto-legge n. 285/1996, potra' essere trasferita sull'analoga norma dell'eventuale legge di conversione, o sul nuovo eventuale decreto-legge che sara' emanato dopo la decadenza di quello attualmente in vigore;