IL PRETORE
   Esaminati gli atti del procedimento n. 947/95 r.g. pret. e rilevato
 che esso deve essere nuovamente sospeso ai sensi e  per  gli  effetti
 dell'art.  22 lex 47/1985, cosi' come modificato dal decreto-legge n.
 285 del 25 maggio 1996, attualmente in vigore;
   Ritenuto che, in virtu' della  citata  norma,  il  processo  dovra'
 rimanere  sospeso  a  tempo  indeterminato,  fino  a quando non sara'
 definito   il   giudizio   amministrativo   instaurato   contro    il
 provvedimento  del  sindaco  di  Benevento che rigettava l'istanza di
 concessione in sanatoria, relativa alle opere per cui e' causa;
   Ritenuto, conseguentemente, che il nuovo disposto dell'art. 22  lex
 47/1985 contrasti con l'art. 112 della Costituzione, poiche' di fatto
 paralizza a tempo indeterminato l'azione penale;
   Rilevato che con la propria ordinanza n. 304 del 14-19 giugno 1990,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 giugno 1990, 1 serie
 speciale,  la  Corte  costituzionale  aveva  escluso l'illegittimita'
 costituzionale dell'art.  22  predetto,  nel  testo  allora  vigente,
 proprio  perche'  il periodo di sospensione aveva un tempo massimo di
 sessanta giorni  e  non  si  estendeva  agli  eventuali  procedimenti
 giurisdizionali  amministrativi instaurati contro il provvedimento di
 diniego di sanatoria (vedansi pure sentenza Corte  costituzionale  n.
 370/1988 e ordinanze n. 423/1989 e 201/1990);
   Considerato  che, in virtu' dei principi sanciti dalla Consulta con
 la propria sentenza n. 84 del 21 marzo 1996, la censura promossa oggi
 contro l'art. 22 lex 47/1985,  cosi'  come  modificato  dal  comma  8
 dell'art.  8  del decreto-legge n. 285/1996, potra' essere trasferita
 sull'analoga norma dell'eventuale legge di conversione, o  sul  nuovo
 eventuale decreto-legge che sara' emanato dopo la decadenza di quello
 attualmente in vigore;